|
Il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che utilizzare prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, puo` anche avvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, le quali debbono, tuttavia, considerarsi quali semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, la cui concreta efficacia sintomatica dei singoli fatti noti deve essere valutata - in conformita` con la regola dettata in tema di prova per presunzioni - non solo analiticamente,
|
ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva in base ad un apprezzamento che, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non e` sindacabile in sede di legittimita`. Ne consegue, da un canto, che anche una consulenza tecnica disposta dal P.M. in un procedimento penale, se ritualmente prodotta dalla parte interessata, puo` essere liberamente valutata come elemento indiziario idoneo alla dimostrazione di un fatto determinato (ancorche` la relativa valutazione debba pur sempre tener
|
conto della circostanza che l`atto si e` formato senza il contraddittorio tra le parti e che esso non risulta sottoposto al vaglio del giudice del dibattimento), dall`altro che, trasposta la vicenda processuale in grado di appello, il giudice del gravame ha l`obbligo di estendere il proprio giudizio a tutte le eventuali, successive risultanze probatorie, e non limitarsi ad una rivalutazione della sola consulenza eventualmente posta a fondamento della decisione di primo grado.
Cassazione Civile, Sezione Terza, Sentenza n. 8127 del 3 aprile 2009
|